Informazioni
La carta d’identità può essere chiesta al comune di residenza. Per gravi motivi può essere rilasciata anche ai non residenti, previa nulla osta del comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ufficio. La carta d’identità può anche essere valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione europea ed in altri con i quali sono stati stipulati accordi (vedi nota in calce). Può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Il documento può essere rilasciato anche ai neonati ed ha la seguente validità: Tre anni se è rilasciata ai minori di anni tre; Cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni; Dieci anni per i maggiori di età (le vecchie carte a validità cinque anni, ancora non scadute, possono essere prorogate oppure completamente sostituite con un nuovo documento con validità di 10 anni - rivolgersi in anagrafe). Ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E., la carta d’identità può essere rilasciata anche dal Consolato italiano, previa compilazione di apposito modulo. Prima del rilascio l’ufficio consolare chiederà al Comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.
Cosa serve
- la precedente carta d’identità, per chi ne ha avuta una, anche se scaduta;
- 3 fotografie recenti ed identiche formato tessera su carta fotografica e stampate con soluzioni fotografiche indelebili (la Polizia Scientifica ritiene non utilizzabili, perché facilmente alterabili, quelle stampate con la stampante del PC di casa), con sfondo chiaro e a capo scoperto. Per la carta d’identità elettronica non sono necessarie le fotografie;
- denuncia presentata all’autorità di polizia in caso di furto o smarrimento della precedente;
- per i minorenni assenso degli esercenti la potestà dei genitori, se il documento si richiede valido per l’espatrio;
- dichiarazione di inesistenza degli impedimenti previsti dalla legge se il documento viene richiesto valido per l’espatrio.
Quando
In qualsiasi momento. Il rinnovo può essere chiesto centottanta giorni prima della scadenza del documento.
Dove
Il documento è rilasciato dall’ufficio anagrafe contestualmente alla richiesta.
Note
La carta d’identità può essere documento valido ai fini dell’espatrio, di norma in tutti i paesi dell’UE e in alcuni paesi confinanti non aderenti all’UE, o comunque che hanno intense relazioni diplomatiche con il nostro paese. Consigliamo però, prima di partire, di informarsi presso il posto più vicino della Polizia di frontiera o presso il consolato italiano nel luogo di destinazione (vedi www.esteri.it ). La Polizia di Stato tiene aggiornato l’elenco degli stati in cui è possibile espatriare in un file scaricabile da questa pagina web: (http://www.poliziadistato.it/articolo/category/1087/ ). Perché la carta d’identità sia valida per l’espatrio: Non deve avere inibizioni all’espatrio (apposte sul retro); Deve essere valida Per il minore di anni quattordici l’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Per comprovare la titolarità della potestà sul minore è oggi possibile chiedere che venga apposta sul retro del documento, l’indicazione della paternità e maternità. Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato; solitamente detta autorizzazione della questura o del consolato italiano è posto sul retro del certificato di nascita con paternità e maternità. Non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio: coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita o, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare il genitore che, avendo prole minore, non abbia l’assenso dell’altro genitore o, in assenza ottenga l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso o l’autorizzazione non sono necessari quando il richiedente la carta d’identità sia titolare esclusivo della potestà sul figlio coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda, salvo per questi ultimi il nulla-osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.