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Imposta Municipale Unica - IMU

A partire dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.

Chi sono i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta

L’articolo 1, comma 743, legge n. 160/2019, dispone che sono soggetti tenuti al pagamento dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali:

  • il proprietario;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto;
  • il titolare del diritto reale di uso;
  • il titolare del diritto reale abitazione;
  • il titolare del diritto reale di enfiteusi;
  • il titolare del diritto reale di superficie.

La normativa definisce, inoltre, alcune ulteriori casistiche che individuano soggetti passivi d’imposta:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • il locatario finanziario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno di essi versa, autonomamente, l’imposta sulla base della propria quota di possesso, e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

L’imposta è, quindi, dovuta per tutti quegli immobili che non rientrano nei casi di esclusione o esenzione di seguito riportati.

Quali sono gli immobili esclusi dall’imposta

L'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019 dispone che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima (comma 741, lettera b)), non è sottoposta a tassazione. Si ricorda che l’abitazione principale ai fini IMU è quella, e solo quella, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Risultano esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati alla stessa:

  • Abitazione principale, secondo la definizione vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 (per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente), iscritta nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. L’esenzione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
  • Alloggio e relative pertinenze posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
  • Casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
  • Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti. E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • Cooperative a proprietà indivisa. Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
  • Alloggi sociali. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.

Quali sono gli immobili esenti dall’imposta

Le esenzioni dall’imposta sono regolate dalla normativa nazionale con possibilità, tramite Regolamento IMU comunale, di estenderle a talune ulteriori fattispecie.

Sono esenti:

  • Terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP (art. 1, comma 758, lettera a), legge n. 160/2019). Rientrano in tale fattispecie i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell’articolo 78-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, le agevolazioni sono state estese ai soci delle società agricole minori, ai coadiuvanti agricoli e ai pensionati dell’agricoltura, qualora sussistano particolari requisiti.
    Ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, l’esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.
  • Immobili di cui all’articolo 1, comma 759, lettere dalla a) alla g bis), legge n. 160/2019, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
  • A partire dal 01/01/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 751, legge n. 160/2019, sono esenti dall’IMU i fabbricati costituenti beni merce delle imprese costruttrici. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati costruiti direttamente all’impresa e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La qualifica di beni merce va comunicata al comune attraverso la presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale i fabbricati anno assunto tale natura.

 

SI RIMANDA COMUNQUE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER ULTERIORI CASI PARTICOLARI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: FABBRICATI CAT.”F”, AREE EDIFICABILI)

Modelli

COMUNICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU-TASI EDITABILE

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DELEGA IMU-TASI-TARI EDITABILE

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EREDI CON DELEGA INCASSO EDITABILE

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IMU - DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' DAL 01.01.2020

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ISTANZA DI CORREZIONE F24 IMU-TASI-TARI

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ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA IMU-TASI-TARI EDITABILE

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Istruzioni dichiarazione_IMU_IMPi_2022

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Modello dichiarazione IMU

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RICHIESTA DI RIMBORSO IMU-TASI-TARI EDITABILE

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RICHIESTA DI SGRAVIO IMU-TASI-TARI EDITABILE

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Richiesta_di_rateizzazione_IMU-TASI-TARI_ACCERTAMENTI_ESECUTIVI

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