Si può fare ricorso contro un avviso di accertamento, un rifiuto al rimborso di un tributo o un'ingiunzione di pagamento del tributo.
Come il contribuente può difendersi
Il ricorso indirizzato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova, deve essere notificato al Comune entro 60 giorni dalla notifica dell’atto in contestazione.
Il ricorso è soggetto a contributo unificato, ai sensi dell’art 9 c. 1 DPR N. 115/2002 come modificato dall’art. 3 DL 98/2011.
Per i giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato a decorrere dal 1 Luglio 2019, il ricorso può essere proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 16 bis c. 3 del D.Lgs. 546/1992. Tale obbligo non sussiste per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 546/1992, i quali hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo, dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
L'indirizzo pec del Comune ai fini della notifica è quello istituzionale e precisamente:
protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
Nei successivi 30 giorni occorre costituirsi in giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova secondo le disposizioni dell'articolo 22 del D.Lgs. 546/1992, tenuto conto dell'art. 10 del Decreto 163/2013 sul processo tributario telematico.
Prima di proporre ricorso, si consiglia di rivolgersi al responsabile del tributo in contestazione, per verificare la posizione.
Ai sensi dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/1992, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione del'ammontare della pretesa. Per i dettagli, si rimanda alla suindicata normativa.