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Assegno di maternità

L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie che:

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

 

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza ed è cumulabile con l'assegno per nucleo numeroso.

 

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato dall'INPS che lo comunica annualmente sul proprio sito istituzionale. Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

 

Requisiti soggettivi

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:

  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

 

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
  • in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).

 

La domanda deve essere presentata entro il compimento del sesto mese di vita del bimbo o entro il sesto mese dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

La domanda è compilabile on-line tramite l'apposita sezione del sito web di SOCIALIS Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona del territorio Suzzarese

In caso di difficoltà nella compilazione o per richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio dell'Assistente Sociale - tel. 0376/623083

 

Modelli

Richiesta assegno di maternità

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